La normativa su Bullismo e Cyberbullismo

Riferimenti Normativi e Responsabilità

Il protocollo si fonda sulla Legge n. 70/2024, che ha esteso al bullismo nelle scuole la normativa sulla prevenzione, regolamentazione e contrasto del cyberbullismo previsto dalla Legge n. 71/2017.

La Legge n. 71/2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" intende tutelare il diritto delle nuove generazioni ad una navigazione sicura, positiva e libera. Le novità da essa introdotte sono riconducibili a 6 nuclei fondamentali: 

- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

 - Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. 

La definizione delle responsabilità

Negli atti di bullismo vengono distinte le tre diverse responsabilità:

  1. Culpa del bullo minore. Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
  2. Culpa in vigilando e in educando dei genitori. Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Qualora venga omessa una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, i quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
  3. Culpa in vigilando e in educando della scuola. L’ art. 28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Responsabilità della scuola

  • Dirigente scolastico: garante dell’attuazione del protocollo e referente interno.
  • Docenti: vigilanza attiva, segnalazione tempestiva dei casi, supporto agli studenti.
  • Personale ATA: collaborazione nell’osservazione e nella segnalazione di episodi sospetti.
  • Referente bullismo/cyberbullismo: coordinamento delle azioni, raccolta delle segnalazioni, gestione delle procedure.

 Ulteriori riferimenti normativi

Linee Guida del Ministero dell’Istruzione (Nota MIM 121/2025; decreto 232/2024; DM 18/2021).

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015: Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.